Art. 3
In vigore dal 10 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle domande di titoli presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16. (4) GU n. L 119 del 14. 5. 1991, pag. 23. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 127 del 23. 5. 1991, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2012:oj#art-3