Art. 1 · All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1547/87, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1547/87, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

In vigore dal 10 lug 1991
« 2. Non appena si constati che per due settimane consecutive, in uno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito e alla Repubblica federale di Germania, in una regione, il prezzo di mercato si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, la Commissione decide gli acquisti mediante gara previsti dall', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87 nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. 3. Non appena si constati che per due settimane consecutive, in uno Stato membro oppure, limitatamente al Regno Unito e alla Repubblica federale di Germania, in una regione, il prezzo di mercato si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, gli acquisti mediante gara previsti dall', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87 sono sospesi nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10. (4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26. (5) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12. (6) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 6.
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