Art. 4
In vigore dal 8 lug 1991
La cauzione di cui all', paragrafo 3, secondo trattino viene svincolata limitatamente ai quantitativi per i quali è fornita la prova, nei termini previsti, che essi sono stati rivenduti in un dipartimento francese d'oltremare ad un prezzo che riflette la riduzione di prezzo stabilita all'. La prova consiste in un attestato rilasciato dalle autorità francesi competenti previa verifica del rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario.
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