Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 lug 1991
Il prezzo minimo da rispettare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, in deroga all', paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, tenendo conto in particolare delle spese di avvicinamento tra i luoghi di magazzinaggio e le destinazioni previste. Per ciascuna destinazione è fissato separatamente un prezzo minimo.
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