Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 198 del 4. 7. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34. (3) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 51. ALLEGATO (in tonnellate) Paesi fornitori Quantitativi Cina 28 230 Corea del Sud 400 Taiwan 1 900 Hong-Kong 150 Altri 1 795 Riserva 2 275
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