Art. 1
In vigore dal 4 lug 1991
I seguenti Stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1o luglio al 31 agosto 1991, e per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane, durante tutta la campagna 1991/1992:
Belgio
Danimarca
R. f. di Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito.
Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere durante il periodo di cui sopra.
Storico versioni
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