Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14. (5) GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 8. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all' del regolamento (CEE) n. 3210/89 (Periodo dal 1o luglio al 29 settembre 1991) Designazione delle merci Codice NC Periodo Pomodori 0702 00 90 I Lattughe a cappuccio 0705 11 10 I Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 15 e 0806 10 19 I Meloni 0807 10 90 I Albicocche 0809 10 00 I Pesche ex 0809 30 00 I Fragole 0810 10 10 e 0810 10 90 I
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