Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 12. (5) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 59. (6) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 8.
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