Art. 4
In vigore dal 2 lug 1991
Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.
L'ordine di ritiro di cui all' del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:
« Sin restitución [Reglamento (CEE) no 1933/91];
Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 1933/91];
Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 1933/91];
÷ùñssò aaðéóôñïoeÞ [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñè. 1933/91];
Without refund [Regulation (EEC) No 1933/91];
Sans restitution [Règlement (CEE) no 1933/91];
Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 1933/91];
Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 1933/91];
Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 1933/91]; » Articolo 5 Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:
« 94. Regolamento (CEE) n. 1933/91]; della Commissione, del 2 luglio 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate verso l'Unione Sovietica (94).
(94) GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 13. » Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 1512/91 è abrogato.
Storico versioni
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