Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I coefficienti previsti dall'allegato non si applicano alle restituzioni fissate in anticipo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2. (5) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11. (6) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14. (7) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (8) GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2. ALLEGATO Da utilizzare per la modifica della restituzione prefissata all'esportazione Tenore in prodotti cerealicoli (1), in peso Coefficiente (1) (2) Inferiore o uguale al 5 % 0 Superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 % 0,05 Superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 % 0,1 Superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 % 0,2 Superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 % 0,3 Superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 % 0,4 Superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 % 0,5 Superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 % 0,6 Superiore al 70 % 0,7 (1) Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nei numeri di codice 0709 90 60 e 0712 90 19, nel capitolo 10 e nei numeri di codice 1101, 1102, 1103 e 1104 (escluso il numero di codice 1104 30) della nomenclatura combinata.
Storico versioni

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