Art. 5
In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (4) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (5) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14. (6) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. (7) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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