Art. 8

Art. 8

In vigore dal 28 giu 1991
Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE (3) e le disposizioni che lo sostituiranno nell'ambito della quarta convenzione ACP-CEE sono applicabili ai prodotti di cui al presente regolamento.
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