Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 giu 1991
Non appena la riserva quale è definita all', paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri. In questo caso essa notifica anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi dalla riserva comunitaria secondo le disposizioni dell', se queste disposizioni non sono già applicabili. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2 gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che a tale data non sia stata utilizzata.
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