Art. 2
In vigore dal 28 giu 1991
1. Il contingente tariffario di cui all' è diviso in due parti.
2. Una prima parte, pari a 79 108 ettolitri di alcole puro, è ripartita tra gli Stati membri; le quote che, con riserva dell', sono valide fino al 30 giugno 1992, ammontano ai quantitativi seguenti:
(in ettolitri
di alcole puro) Benelux 4 636 Danimarca 1 178 Germania 26 935 Grecia 1 194 Spagna 1 835 Francia 235 Irlanda 1 425 Italia 245 Portogallo 10 Regno Unito 41 425
3. La seconda parte, pari a 118 663 ettolitri di alcole puro, costituisce la riserva comunitaria.
Storico versioni
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