Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 giu 1991
1. Dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (in hl di alcoole puro) Dazio contingentale 09.1605 2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19 Rum, tafia e arak 197 771 esenzione 2. Entro i limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87.
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