Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3540/85 dela Commissione (4) è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3540/85 dela Commissione (4) è modificato come segue:

In vigore dal 28 giu 1991
1. All'articolo 24 bis, paragrafo 1, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, all'atto della determinazione della produzione stimata ed effettiva non si tiene conto dei quantitativi raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. » 2. Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo: « d) qualora il tenore totale di umidità e impurità dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci sia inferiore al 16 %, il peso ottenuto applicando la formula generale di cui alla lettera a) corrisponde al peso che si otterrebbe se il tenore di impurità e di umidità fossero pari al 16 %. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10. (3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11. (4) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
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