Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

In vigore dal 28 giu 1991
1) La prima fase dell'articolo 18, paragrafo 6 è sostituita dal seguente testo: « 6. I moduli devono essere compilati a macchina, con una stampante o altrimenti a mano, in stampatello. Se vengono inserite in un computer, le voci possono essere stampate sul certificato o, altrimenti, su un foglio di carta separato a condizione che in entrambi i casi siano vistate dagli organismi emittenti. » 2) L'articolo 32 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 32 1. Il prelievo dei campioni, la loro riduzione in campioni per analisi nonché la determinazione del tenore di olio, impurità ed umidità, sono effettuati in base ai metodi comuni definiti negli allegati da I a V e VII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (*). 2. a) La determinazione del tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone è effettuata in base al metodo definito nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68. b) La determinazione del tenore di glucosinolati nei semi di colza e ravizzone può altresì essere effettuata in base al metodo della fluorescenza a raggi X (XRF). Gli Stati membri riconoscono i laboratori autorizzati ad utilizzare il metodo XRF conformemente al protocollo comunitario da stabilirsi e a condizione che le apparecchiature per l'analisi XRF siano state tarate secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzando campioni ottenuti dall'ufficio comunitario di riferimento. Quando l'esito dell'analisi XRF è inferiore a 30 micromoli di glucosinolati, i semi di colza e di ravizzone di cui trattasi sono considerati "doppio zero". c) Il metodo di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 è il metodo di riferimento comunitario e l'unico applicabile per la composizione di eventuali vertenze. 3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 2, lettere a) e b), per la campagna di commercializzazione 1991/1992: a) in assenza del protocollo comunitario, gli Stati membri possono concedere ai laboratori il riconoscimento provvisorio per l'utilizzazione del metodo della fluorescenza a raggi X per determinare il tenore di glucosinolati dei semi di colza e di ravizzone. Quando l'esito dell'analisi XRF è inferiore a 30 micromoli di glocosinolati, i semi in questione si considerano "dopio zero", a condizione che le attrezzature per l'analisi XRF siano state tarate secondo le istruzioni del fabbricante per mezzo di campioni ottenuti dall'ufficio di riferimento comunitario. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga devono trasmettere alla Commissione l'elenco degli stabilimenti riconosciuti e il protocollo utilizzato. b) Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di metodi di analisi alternativi per determinare il tenore di glucosinolati dei semi di colza e di ravizzone, a condizione che ne facciano richiesta alla Commissione e che tale richiesta sia corredata del protocollo del metodo in questione, nonché dell'elenco dei laboratori in cui tale metodo verrà autorizzato. Nell'accordare il riconoscimento, la Commissione può imporre le condizioni supplementari ritenute necessarie, in particolare per quanto concerne il tenore massimo ammissibile di glucosinolati affinché i semi di colza e di ravizzone in questione possano essere considerati "doppio zero". (*) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2. » 3) All'articolo 32 bis, paragrafo 1, i termini « prima della fine del secondo mese di ogni campagna di commercializzazione » sono sostituiti dai termini « la fine del mese di ottobre ». Dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente testo: « Tuttavia, al momento della determinazione della produzione effettiva e stimata, i quantitativi raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non vengono presi in considerazione. » 4) All'articolo 32 bis, paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo: « Tuttavia, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. » 5) All'articolo 32 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: « 4. Gli Stati membri presentano per iscritto alla Commissione, anteriormente al 17 ottobre, per i semi di colza e ravizzone, da un lato, e per i semi di girasole, dall'altro, i dati relativi: - alle superfici e alle produzioni raccolte nella precedente campagna di commercializzazione, - alle superfici e alle produzioni di cui è previsto il raccolto nella campagna di commercializzazione in corso. La Germania comunica separatamente i dati relativi al territorio dell'ex Repubblica federale tedesca e dell'ex Repubblica democratica tedesca. » 6) All'articolo 36, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dal seguente testo: « 1. L'organismo competente paga in anticipo l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1594/83 al beneficiario designato in detto articolo, una volta che i semi sono stati identificati e a condizione che il beneficiario abbia costituito, prima del pagamento, una cauzione pari all'integrazione da versare in anticipo. Per quanto concerne i semi di colza e ravizzone, se il beneficiario dichiara che detti semi sono conformi alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, l'organismo competente paga altresì in anticipo l'integrazione "doppio zero" in base alle condizioni di cui alla frase precedente. 2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita per garantire che la trasformazione o l'incorporazione che danno diritto all'aiuto abbiano luogo e, qualora l'aiuto non sia stato determinato, per garantire che qualsiasi pagamento in sovrappiù rispetto all'aiuto a cui si ha diritto possa essere recuperato. La cauzione è costituita in una delle forme contemplate all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85. 3. La cauzione è svincolata quando gli aiuti sono stati determinati e l'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi ha riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda incluso, se dal caso, il diritto all'integrazione "doppio zero". Se il diritto all'aiuto non è riconosciuto per tutti o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le condizioni che danno diritto all'aiuto non sono state rispettate. Se il diritto all'integrazione "doppio zero" non è riconosciuto, la cauzione è incamerata per un importo pari all'integrazione pagata in anticipo. Tuttavia, nel periodo che precede la pubblicazione dell'importo dell'aiuto, la cauzione può essere svincolata fino all'80 %, conformemente alle altre disposizioni del presente paragrafo. Lo svincolo di un'eventuale quota restante della cauzione viene effettuato conformemente alle altre disposizioni del presente paragrafo, dopo la pubblicazione degli importi degli aiuti. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica: - a decorrere dal 1o luglio 1991, per i semi di colza e di ravizzone, - a decorrere dal 1o agosto 1991, per i semi di girasole. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 57.
Storico versioni

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