Art. 1 · Il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3) è così modificato:

Art. 1

Il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3) è così modificato:

In vigore dal 28 giu 1991
1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 1. Il prelievo dei campioni, la loro riduzione in campioni per analisi nonché la determinazione del tenore di olio, di acido erucico, di umidità e di impurità sono effettuati in base ai metodi comuni definiti negli allegati da I a VII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (*). 2. a) La determinazione del tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone è effettuata in base al metodo definito nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione. b) Gli Stati membri possono decidere che il tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone possa essere determinato anche in base al metodo della flurescenza a raggi X (XRF). In tal caso gli Stati membri riconoscono i laboratori ai quali è consentito utilizzare il metodo di analisi suddetto in conformità del protocollo comunitario da stabilirsi e a condizione che le apparecchiature per l'analisi XRF siano state tarate secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzando campioni ottenuti dall'ufficio comunitario di riferimento. Quando l'esito dell'analisi XRF è inferiore a 30 micromoli di glucosinolati, i semi in questione sono considerati "doppio zero" c) Il metodo che figura nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 è il metodo di riferimento comunitario e l'unico applicabile per la composizione di eventuali vertenze. 3. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2, lettere a) e b), per la campagna di commercializzazione 1991/1992: a) gli Stati membri possono concedere ai laboratori il riconoscimento provvisorio per l'utilizzazione del metodo della fluorescenza a raggi X per determinare il tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone. Quando l'esito dell'analisi XRF è inferiore a 30 micromoli di glucosinolati, i semi in questione si considerano "doppio zero", a condizione che le attrezzature per l'analisi XRF siano state tarate secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzando campioni ottenuti dall'ufficio comunitario di riferimento. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga devono trasmettere alla Commissione l'elenco degli stabilimenti riconosciuti e il protocollo utilizzato. b) Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di metodi di analisi alternativi per determinare il tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone, a condizione che ne facciano richiesta alla Commissione e che tale richiesta sia corredata del protocollo del metodo in questione, nonché dell'elenco dei laboratori in cui tale metodo verrà autorizzato. Nell'accordare il riconoscimento, la Commissione può imporre le condizioni supplementari ritenute necessarie, in particolare per quanto concerne il tenore massimo ammissibile di glucosinolati affinché i semi di colza e di ravizzone in questione possano essere considerati "doppio zero". (*) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2. » 2) All'articolo 7 è aggiunto come penultimo comma il testo seguente: « Tuttavia, per i semi di girasole spagnoli e portoghesi conferiti all'intervento anteriormente al 1o novembre 1991, si considera, ai fini esclusivi del calcolo del periodo di pagamento, che siano stati conferiti il 1o novembre. » 3) Nell'allegato I, parte II, è soppressa l'ultima frase.
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