Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2325/86 è modificato come segue:
In vigore dal 28 giu 1991
1. All'articolo 5, dopo l'ultimo trattino è aggiunta la seguente frase:
« La Repubblica federeale di Germania comunica separatamente i dati relativi al territorio della Repubblica federale prima dell'unificazione e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »
2. All'articolo 6, dopo il secondo trattino è aggiunta la seguente frase:
« La Repubblica federale di Germania comunica separatamente i dati relativi al territorio della Repubblica federale prima dell'unificazione e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10. (3) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 21. (4) GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1903:oj#art-1