Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991. (3) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 35. (4) GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 19. (5) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 28. (6) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 16.
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