Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13. (4) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 30.
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