Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 18. (4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27. (5) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 27. ALLEGATO Codice NC Codice addizionale (2) Importi compensativi « adesione » da riscuotere ( ) o da versare (+) nei seguenti scambi dalla Spagna verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso la Spagna dal Portogallo escluse le Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso il Portogallo escluse le Azzorre dalle Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso le Azzorre dalla Spagna verso il Portogallo escluse le Azzorre dal Portogallo escluse le Azzorre verso la Spagna dalla Spagna verso le Azzorre dalla Azzorre verso la Spagna dal Portogallo escluse le Azzorre verso le Azzorre dalle Azzorre verso il Portogallo escluse le Azzorre ECU/1 000 kg 1212 91 10 + 6,48 6,48 + 1,26 1,26 + 1,26 1,26 + 5,22 5,22 + 5,22 5,22 - - ex 1212 91 90 (1) + 23,98 23,98 + 4,66 4,66 + 4,66 4,66 + 19,31 19,31 + 19,31 19,31 - - ECU/100 kg 1701 91 00 6 7337 1701 99 10 1701 99 90 7 7340 + 8,00 8,00 1,23 + 1,23 0,87 + 0,87 + 9,23 9,23 + 8,87 8,87 0,36 + 0,36 1701 11 10 1701 11 90 1701 12 10 5 7334 7335 + 7,36 7,36 1,13 + 1,13 0,80 + 0,80 + 8,49 8,49 + 8,16 8,16 0,33 + 0,33 1701 12 90 Importi compensativi di base in ECU da prendere in considerazione per scaglione di 1 %, secondo il caso, di tenore di saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati 1702 60 90 1702 90 90 10 7346 7347 1702 90 60 11 7350 7351 + 0,080 0,080 0,0123 + 0,0123 0,0087 + 0,0087 + 0,0923 0,0923 + 0,0887 0,0887 0,0036 + 0,0036 1702 90 71 12 7355 7356 2106 90 59 6 7424 7425 (1) Barbabietole da zucchero disseccate o in polvere con un tenore di saccarosio, rapportato alla sostanza secca, almeno del 50 %. (2) Vedi appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1).
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