Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23. (3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 21. (4) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1. (5) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 23.
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