Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

In vigore dal 28 giu 1991
1) All', il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: « 1. Durante la campagna lattiero-casearia 1991/1992, l'importo del prelievo per 100 kg di latte vaccino è pari: a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all', paragrafo 13 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,4021 ecu; b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,2681 ecu. 2. Per l'applicazione dell', paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 1079/77, il tasso ridotto di cui al paragrafo 1, lettera b) è riscosso sui quantitativi di latte consegnati dai produttori che, il primo giorno dell'ottavo periodo di applicazione del prelievo supplementare o, in caso di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico durante questo periodo in virtù dell'articolo 3, punto 2 e dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, alla data di tale assegnazione, dispongono di un quantitativo di riferimento individuale inferiore o uguale a 60 000 kg. » 2) All'articolo 5, paragrafo 2 il testo del primo comma è sostiuito dal seguente: « 2. Per la campagna lattiero-casearia 1991/1992, l'importo del prelievo per 100 kg di latte scremato o di latticello che beneficiano dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è pari: a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all', paragrafo 13 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,4423 ecu; b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, a 0,2949 ecu. »
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