Art. 2
In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (4) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8. (5) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 23.
Storico versioni
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