Art. 8
In vigore dal 24 giu 1991
1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all' ai fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'.
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.
3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.
Storico versioni
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