Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 giu 1991
1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se: a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo; b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui agli o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'; c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli . 2. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all', paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se talune indicazioni evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo e sono correlate all'indicazione del prodotto agricolo in questione, qual è stato prodotto nell'azienda agricola. 3. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all', paragrafo 1, lettera b), si può fare riferimento, nella denominazione di vendita del prodotto, al metodo di produzione biologico unicamente se: a) tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme di cui agli o sono importati da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'; b) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, lettera A, come ingredienti di origine non agricola; c) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti mediante raggi ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI, lettera B; d) il prodotto è stato preparato da un operatore assoggettato alle misure di controllo previste agli . 4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), nella preparazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b), possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non conformi ai requisiti indicati nello stesso paragrafo 3 nei limiti di un tenore massimo del 5 % degli ingredienti di origine animale nel prodotto finale e a condizione che: - si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui agli , oppure - si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in sufficiente quantità nella Comunità secondo le norme di cui agli . 5. Durante un periodo transitorio che scade il 1o luglio 1994, possono essere menzionate sull'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all', paragrafo 1, lettera a) o lettera b) indicazioni che si riferiscono alla conversione all'agricoltura biologica, se il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola, purché: a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1; b) sia stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto; c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente del prodotto sulla diversa natura dello stesso rispetto ai prodotti che soddisfano tutti i requisiti del presente regolamento; d) l'organismo di controllo abbia debitamente verificato il rispetto delle condizioni enunciate alle lettere a) e b). 6. Nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto di cui all', paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera a), si può far riferimento al metodo biologico di produzione, purché: a) almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettera a); b) il prodotto sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere b), c) e d); c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico: - compaiano solo nell'elenco degli ingredienti come contemplato nella direttiva 79/112/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (2); - si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme di cui agli ; d) gli ingredienti e il loro tenore figurino in ordine di peso decrescente nell'elenco degli ingredienti; e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti figurino con lo stesso colore e con dimensioni e caratteri identici. 7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'. 8. Sono compilati all'allegato VI secondo la procedura prevista all' elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b) e c) ed al paragrafo 4, primo e secondo trattino. Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze. Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'. 9. La Commissione riesamina, anteriormente al 1o luglio 1993, le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle dei paragrafi 5 e 6 e presenta qualsiasi proposta appropriata in vista di una sua eventuale revisione. Norme di produzione
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