Art. 2
In vigore dal 24 giu 1991
Ai sensi del presente regolamento, si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro e che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui agli , ed in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso, a meno che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
- in spagnoloecológico - in daneseoekologisk - in tedescooekologisch - in grecoâéïëïãéêue - in ingleseorganic - in francesebiologique - in italianobiologico - in olandesebiologisch - in portoghesebiológico
Storico versioni
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