Art. 16

Art. 16

In vigore dal 24 giu 1991
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. L', l', paragrafo 1 e l', paragrafo 1 diventano applicabili 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il termine per l'entrata in vigore dell', paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui all', per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale paese nell'elenco previsto all', paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma. Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica. 4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all', paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell', paragrafo 1. 5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all', paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato. 6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteJ.-C. JUNCKER (1)GU n. C 4 del 9. 1. 1990, pag. 4 e GU n. C 101 del 18. 4. 1991, pag. 13. (2)GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 27. (3)GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 12. (1)GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 36. (2)GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58. (3)GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51. (4)GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51. (1)GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (2)GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17. ALLEGATO I NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE Vegetali e prodotti vegetali 1.Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. 2.La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate, nei casi appropriati, mediante: a)la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale, b)l'incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento. In attesa che vengano adottate norme tecniche comuni relative alle produzioni animali biologiche, i sottoprodotti dell'allevamento, come il concime animale, possono essere utilizzati qualora provengano da allevamenti che operino nel rispetto della normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di pratiche in materia di produzione animale biologica riconosciute internazionalmente. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al primo comma, lettere a) e b). Per l'attivazione del composto possono essere utilizzate preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microorganismi o di vegetali. 3.La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure: -scelta di specie e varietà adeguate; -programma di rotazione appropriato; -coltivazione meccanica; -protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori); -eliminazione delle malerbe mediante bruciatura. Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI A.Aziende agricole che producono vegetali e prodotti vegetali 1.La produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento; possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione e/o di condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola. 2.Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di controllo provvedono a: -compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di produzione e degli appezzamenti nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento; -elencare tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione. Nella relazione devono inoltre figurare: -la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b) e dell'; -l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 9. 3.Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti. 4.Deve essere tenuta una contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta una contabilità su registri o su documenti della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano vendite dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi globali giornalieri. 5.È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il cui impiego è conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b), e dell'. 6.Oltre a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo. 7.Ai fini dell'ispezione, il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio e di produzione e ai diversi appezzamenti, nonché alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione. 8.I prodotti di cui all' che non sono ancora condizionati negli imballaggi destinati al consumatore finale possono essere trasportati in altre unità solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste da disposizioni regolamentari, figurino: -il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto; -il nome del prodotto; -l'indicazione che il prodotto è sottoposto al regime di controllo di cui al presente regolamento. 9.Quando un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione le unità che sono situate nella regione e che producono vegetali o prodotti vegetali non previsti nell' sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo comma ed ai punti 3, 4 e 5. In queste unità non possono essere prodotti vegetali della stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1. B.Unità di trasformazione e di condizionamento di prodotti vegetali e di derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti vegetali 1.All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a: -compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni; -stabilire tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione. Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell' siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 9. 2.Deve essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare: -l'origine, la natura e le quantità dei prodotti agricoli di cui all' consegnati all'unità; -la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di cui all' che hanno lasciato l'unità; -qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di un controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità degli ingredienti, additivi ed adiuvanti di fabbricazione presi in consegna dall'unità, nonché la composizione dei prodotti trasformati. 3.Quando nell'unità sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all': -l'unità deve disporre di locali separati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all', prima e dopo le operazioni; -le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'; -qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo; -devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento. 4.Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata. 5.Ai fini di tale ispezione l'operatore dà all'organismo di controllo libero accesso all'unità e alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione. 6.Sono applicabili i requisiti in materia di trasporto di cui al punto 8 della parte A. ALLEGATO IV ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL', PARAGRAFO 1, LETTERA a) a)Nome e indirizzo dell'operatore; b)ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali); c)natura delle operazioni e dei prodotti; d)impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli e/o 11; e)quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all', paragrafo 1, lettera b) e all'; f)nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi. ALLEGATO V INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO L'indicazione di conformità al regime di controllo deve figurare nella lingua o nelle lingue utilizzate nell'etichettatura. ES:Agricultura Ecológica - Sistema de control CEE DK:OEkologisk Landbrug - EF Kontrolordning D:Biologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem GR:ÂéïëïãéêÞ Ãaaùñãssá - Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ AAÏÊ EN:Organic Farming EEC Control System F:Agriculture biologique - Système de contrôle CEE IT:Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE NL:Biologische landbouw - EEG-controlesysteem PO:Agricultura biologica - Sistema de controlo CEE ALLEGATO VI A.Sostanze autorizzate come ingredienti di origine non agricola [, paragrafo 3, lettera b)]: B.Sostanze il cui impiego è autorizzato durante la preparazione [, paragrafo 3, lettera c)]: C.Ingredienti di origine agricola (, paragrafo 4).
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