Art. 10
In vigore dal 24 giu 1991
1. L'indicazione della conformità al regime di controllo di cui all'allegato V può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti di cui all' che:
a) sono conformi alle disposizioni dell', paragrafi 1, 2, 3 e 4, degli , nonché alle disposizioni adottate in forza di queste disposizioni;
b) per l'intera durata delle operazioni di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all', paragrafo 3;
c) sono stati prodotti o preparati da operatori che hanno affidato il controllo della loro azienda all'autorità di controllo o ad un organismo di controllo ai sensi dell', paragrafo 1, e che hanno ottenuto, da tale autorità o organismo, il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V;
d) sono condizionati e trasportati, fino al punto di vendita al minuto, in imballaggi chiusi;
e) recano sull'etichetta il nome, se del caso, il marchio depositato dell'organismo di controllo, il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore e, ove si applichi la direttiva 79/112/CEE, le indicazioni da questa previste.
2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all', paragrafo 1, devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all', le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli o alle disposizioni dell'allegato III.
5. Qualora uno Stato membro costati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le indicazioni di cui all' e/o all'allegato V, irregolarità attinenti all'applicazione del presente regolamento, esso informa in proposito lo Stato membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione. 6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all' e/o all'allegato V. 7. Anteriormente al 1o luglio 1993 la Commissione riesamina l', in particolare per quanto riguarda la possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione di cui all'allegato V, e presenta le opportune proposte per la loro eventuale revisione.
Importazione da paesi terzi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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