Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 1991
1. Il presente regolamento è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico: a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; inoltre, gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III, norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo; b) i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle disposizioni di cui alla lettera a) per la produzione animale, i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale. 2. Anteriormente al 1o luglio 1992 la Commissione presenta una proposta riguardante i principi e le misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.
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