Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 25. (3) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
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