Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 1991
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese, corrispondenti ai codici NC ex 6404 19 90 (codice Taric 6404 19 90*10) ed ex 6405 20 99 (codice Taric 6405 20 99*10). 2. Quando i prodotti di cui all' sono messi in libera pratica con una fattura emessa da un esportatore situato nella Repubblica popolare cinese, l'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi sotto indicati e il prezzo netto al paio, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto: - ecu 0,99 al paio per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8545), e - ecu 0,93 al paio per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6405 20 99 (codice addizionale Taric 8546). Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se in base alle effettive condizioni di pagamento questo è eseguito entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo viene diminuito dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento. 3. Quando i prodotti di cui all' sono messi in libera pratica con una fattura emessa da una persona che non sia un esportatore situato nella Repubblica popolare cinese, l'importo del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a: - 70,3 % per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8547) e - 105,3 % per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6405 20 99 (codice addizionale Taric 8548). Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se in base alle effettive condizioni di pagamento questo è eseguito entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo viene aumentato dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento. 4. Ai fini del presente regolamento, sono considerate « espadrilles » le calzature con suole esterne di corda intrecciata, anche rinforzate con gomma o materia plastica su una superficie variabile, senza tacco e con suola di spessore non superiore a 2,5 centimetri. 5. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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