Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 8.(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(6) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.(7) GU n. L 362 del 27. 2. 1990, pag. 34.
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