Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3. DECISIONE N. 3/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-ISRAELE del 12 giugno 1991 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo», in particolare l'articolo 25, considerando che gli importi equivalenti all'ecu in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu, DECIDE:
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