Art. 1 · Il testo del protocollo origine è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Il testo del protocollo origine è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 17 giu 1991
1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "expedido a posteriori", "udstedt efterfoelgende", "nachtraeglich ausgestellt", "ekdothen ek ton ysteron", "issued retrospectively", "delivré à posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori".» 2.Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "duplicado", "Duplikat", "antigrafo", "duplicate", "duplicata", "duplicato", "duplicaat", "segunda via". Il duplicato, su cui deve essere riportata la data del certificato originale di circolazione delle merci, ha effetto a partire da tale data.» 3.Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 31 Le merci che rispondono alle condizioni di cui al titolo I e che, alla data d'entrata in vigore del protocollo all'accordo, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, sono in corso di trasporto o si trovano assegnate, nella Comunità, nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla o in Israele, ai regimi di deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo, con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto.
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