Art. 1
In vigore dal 17 giu 1991
La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 settembre 1991.
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