Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 giu 1991
Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1o luglio 1991 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 settembre 1991, la decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa a misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
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