Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61. (5) GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 32. (6) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38. (7) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (8) GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 17.
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