Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 1991
1. Le competenti autorità designate degli Stati membri si adoperano affinché il prezzo minimo figurante nei contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora eseguiti alla stessa data, sia adeguato conformemente al disposto dell'. 2. Le domande di compensazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85 e le comunicazioni degli Stati membri, in applicazione dell'articolo 20 dello stesso regolamento devono distinguere, per i limoni della campagna 1991/1992, i quantitativi conferiti all'industria prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da quelli consegnati dopo tale data.
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