Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 giu 1991
1. In deroga al disposto dell' del regolamento (CEE) n. 3322/89, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alle operazioni di intervento relative ai cavolfiori, alle albicocche, alle pesche, alle nettarine, ai limoni e ai pomodori effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 si considera avvenuto il 17 giugno 1991. 2. In deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile al diritto alla compensazione finanziaria di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77 si considera avventuo il 17 giugno 1991 per i limoni conferiti all'industria di trasformazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 novembre 1991. 3. In deroga al disposto dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3322/89, il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è il tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991 per i limoni conferiti all'industria di trasformazione tra la data entrata in vigore del presente regolamento e il 30 novembre 1991.
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