Art. 2
In vigore dal 14 giu 1991
1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi e i prezzi franco frontiera - distinti secondo la presentazione commerciale - dei prodotti importati nel territorio doganale della Comunità, conformemente alle indicazioni contenute in allegato.
2. Il prezzo franco frontiera viene determinato tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1658:oj#art-2