Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 1991
1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi e i prezzi franco frontiera - distinti secondo la presentazione commerciale - dei prodotti importati nel territorio doganale della Comunità, conformemente alle indicazioni contenute in allegato. 2. Il prezzo franco frontiera viene determinato tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (3).
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