Art. 8

Art. 8

In vigore dal 14 giu 1991
1. Entro quattro mesi dal termine finale stabilito nel contratto per l'esecuzione delle azioni, ogni interessato incaricato di un'azione di cui all' presenta alla Commissione e all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. Se la relazione è presentata dopo il termine di quattro mesi, viene trattenuto il 10 % del contributo o del finanziamento comunitario per ciascun mese iniziato dopo la scadenza di detto termine. 2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.
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