Art. 7
1. Il pagamento viene effettuato secondo la scelta precisata dall'interessato nella proposta o nell'offerta:
In vigore dal 14 giu 1991
a) o un solo acconto, pari al 60 % del contributo o del finanziamento comunitario, nel termine di sei settimane dal giorno della sottoscrizione del contratto, ovvero
b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo o del finanziamento comunitario, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla sottoscrizione del contratto, ovvero
c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo o del finanziamento comunitario, nel termine di sei settimane dal giorno della sottoscrizione del contratto. Questa forma di pagamento può essere convenuta soltanto per le azioni la cui completa esecuzione avvenga nel termine massimo di due mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, la Commissione o l'organismo competente possono:
- dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora si accertino, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), irregolarità nell'esecuzione delle azioni interessate o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato procederà realmente alle spese previste;
- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese in una data che risulti di molto anteriore a quella prevista per il pagamento.
2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione, presso la Commissione o l'organismo competente, di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.
3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) la relazione di cui all', paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione o all'organismo competente, i quali verificano le indicazioni in essa contenute;
b) la Commissione o l'organismo competente constatano che l'interessato ha adempiuto le obbligazioni contrattuali;
c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.
4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all' del regolamento (CEE) n. 1079/77.
Storico versioni
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