Art. 6

Art. 6

In vigore dal 14 giu 1991
1. Il contratto di cui all', paragrafo 1, lettera c) e il contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione recano le indicazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, o vi fa riferimento e completano, eventualmente, tali indicazioni con condizioni supplementari. 2. Per quanto riguarda le azioni di cui all', paragrafo 2, lettera a) e c), l'organismo competente: a) trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione; b) vigila sull'osservanza delle condizioni convenute, segnatamente mediante controlli sul posto.
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