Art. 4 · 1. La proposta o l'offerta completa deve contenere:

Art. 4

1. La proposta o l'offerta completa deve contenere:

In vigore dal 14 giu 1991
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato; b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'azione; c) una descrizione dettagliata della strategia relativa al programma nel suo complesso; d) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso in ecu, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; e) le modalità di pagamento prescelte per il finanziamento comunitario, conformemente all', paragrafo 1, lettere a), b) o c); f) l'ultima relazione disponibile sull'attività, ove non già in possesso dell'organismo competente. 2. Una proposta o un'offerta è valida soltanto se accompagnata da una dichiarazione scritta con la quale l'interessato si impegna ad osservare le disposizioni del presente regolamento ed i criteri di gestione stabiliti dai servizi della Commissione e tenuti a disposizione degli interessati dall'organismo competente o dalla Commissione. Detti criteri di gestione sono allegati al contratto di cui all', paragrafo 1, lettera c), oppure al contratto di cui all', paragrafo 1, di cui formano parte integrante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1657:oj#art-4