Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 67.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(4) GU n. L 132 del 25. 5. 1990, pag. 17.(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.(6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.(7) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.(8) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.(9) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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