Art. 1 · Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

In vigore dal 13 giu 1991
n. 1323/90 è sostituito dal testo seguente: «1. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE gli importi unitari dei premi a favore dei produttori di carni ovine e caprine, calcolati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, sono integrati da un aiuto specifico ai sensi delle azioni "mondo rurale" dell'importo unitario di: - 5,5 ecu per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del suddetto regolamento, - 3,8 ecu per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del suddetto regolamento, - 3,8 ecu per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento, - 3,8 ecu per animali femmina della specie ovina in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma del suddetto regolamento, - 5,5 ecu per pecora e 4,4 ecu per capra in caso d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 6 del suddetto regolamento; in questo caso l'aiuto è limitato agli animali che soddisfano le condizioni di cui alle suddette disposizioni.»
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