Art. 1
Il testo dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3013/89 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 giu 1991
«b) è decisa l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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