Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
1. Per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia, di cui agli del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. Fatto salvo l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 727/70, i prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III del presente regolamento. 3. In deroga all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/90, per il raccolto 1992 non sono fissati i quantitativi massimi garantiti di tabacco in foglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1738:oj#art-3